TARI - Tassa Rifiuti
Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2026, 16:29
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013].
SOGGETTI PASSIVI
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga i locali o aree e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore, ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
PRESUPPOSTO
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere l’assoggettabilità alla TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze.
Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, quali cantina, box, lavanderia, mansarda, taverna, depositi…..
Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali (giardini, posti auto scoperti…) o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (ascensori, atri, scale…) di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013.
TIPOLOGIE e CALCOLO
Esistono due tipologie di Tari:
- Tari per UTENZA DOMESTICA: relativa ad abitazioni e pertinenze;
- Tari per UTENZA NON DOMESTICA: relativa ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere.
La TARI si compone di due quote, una fissa ed una variabile.
La TARI annuale per le utenze domestiche si calcola moltiplicando la quota fissa (QF) per il numero di metri quadrati della superficie (pari alla sommatoria delle superfici calpestabili dell’abitazione e delle pertinenze), a cui si somma la quota variabile (QV) per il periodo di occupazione.
TARI= (QF x m² + QV) x giorni/365
A questo importo va poi aggiunto il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, deliberato annualmente dalla Provincia (Art. 19, Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504) che dall’anno 2020 è pari al 5% della TARI.
La TARI annuale per le utenze NON domestiche invece si calcola moltiplicando sia la quota fissa (QF) sia la quota variabile (QV) per il numero di metri quadrati della superficie (non si considerano le superifici ove si formano rifiuti speciali) per il periodo di occupazione.
TARI= ((QF + QV) x m²) x giorni/365 con l’aggiunta del Tributo provinciale.
Le metrature alla base del calcolo TARI sono dichiarate dal contribuente.
La dichiarazione va presentata su modelli comunali entro 90 giorni dall’inizio dell’occupazione degli immobili e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
TARIFFE
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il piano finanziario, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle utenze domestiche e non domestiche.
Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 [art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013].
A decorrere dall’anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell’elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti [art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017].
RIDUZIONI
Le riduzioni obbligatorie previste dalla legge sono:
- Per le utenze non domestiche riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento [art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013];
- riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% [art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013];
- riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta: la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita [art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013
Altre riduzioni ed esenzioni sono fissate dal Comune con Regolamento vigente in materia.
COMPONENTI PEREQUATIVE
Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, Arera (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva
a) 𝑈𝑅1,𝑎, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
b) 𝑈𝑅2,𝑎, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
Con la Deliberazione n. 133/2025/R/RIF e dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, Arera (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente ha introdotto la componente perequativa 𝑈𝑅3 finalizzata a finanziare il “Bonus sociale rifiuti”.
Il “Bonus sociale rifiuti” è uno sconto applicato in modo automatico sulla tariffa per la gestione dei rifiuti TARI UTENZA DOMESTICA ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia. L'utenza TARI deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE.
I requisiti per accedere al bonus sono gli stessi che servono per ottenere il bonus sociale elettrico, gas e idrico.
Caratteristiche del bonus rifiuti:
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Viene riconosciuto una volta all’anno
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Riduce del 25% la TARI (o la tariffa corrispettiva) che i nuclei familiari devo corrispondere ogni anno. La riduzione viene effettuata l'anno successivo a quello in cui l’ISEE del nucleo è risultato sottosoglia.
Il cittadino o il nucleo familiare ha diritto al bonus se l'ISEE:
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non è superiore a 9.796 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico
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non è superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.
Il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l’utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o di apposite domande.
Al tributo TARI viene, inoltre, applicata la quota provinciale TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), quale addizionale corrisposta alla Provincia per i servizi che svolge per la protezione, tutela e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
SCADENZE del VERSAMENTO
Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale [art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013]. In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre (per maggiori chiarimenti sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019).
Il versamento del documento TARI è eseguito con metodo PAGOPA utilizzando il qrcode o i codici indicati nell’ultima pagina dell’avviso di pagamento inviato dall’ufficio Tributi del Comune di Concesio.
Il versamento non deve essere eseguito quando l’importo annuo risulti inferiore a euro 12,00.
Uffici di riferimento
DELIBERE - TARIFFE - INFORMATIVE IMU - TARI - CUP